Art. 21.
(Chiusura settimanale,
recupero compensativo e orari).

      1. Le imprese di panificazione osservano una giornata di chiusura settimanale.

 

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      2. I comuni, sentite le associazioni territoriali di rappresentanza della categoria della panificazione aderenti alle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale, possono derogare dall'obbligo di chiusura settimanale per un periodo non superiore a 15 settimane, anche consecutive, nel corso dell'anno, con la facoltà di recupero compensativo, anche continuativo, esteso all'anno successivo.
      3. Le imprese di pianificazione determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura, garantendo, tuttavia, l'apertura in caso di più di due festività consecutive secondo modalità definite dal comune.
      4. I comuni, sentite le associazioni di cui al comma 2, possono autorizzare, in base alle specifiche esigenze della utenza, nelle zone del territorio, l'esercizio dell'attività di vendita del pane in orario notturno.
      5. Al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio e di informazione le associazioni di cui al comma 2 e organizzazioni locali dei consumatori possono definire accordi da sottoporre all'approvazione del sindaco.